Lo scorso 6 aprile Banca d'Italia ha pubblicato un documento di consultazione in materia di acquisizione e variazione di partecipazioni qualificate (ossia, pari o superiori al 10, 20, 30, 50% del capitale sociale o dei diritti di voto oppure tali da conferire un'influenza notevole o il controllo) in banche, intermediari finanziari, società fiduciarie, IMEL, IP, SIM, SGR, SICAV e SICAF.

L'obiettivo delle nuove disposizioni oggetto di consultazione (le Disposizioni) è duplice: da un lato, attuare le norme sugli assetti proprietari contenute nel TUB e nel TUF, come modificate nel novembre 2021 in recepimento della cd. Direttiva CRD V e, dall'altro lato, realizzare una complessiva riorganizzazione della normativa secondaria in materia, assoggettando l'acquisto di partecipazioni qualificate nei diversi soggetti vigilati da Banca d'Italia ad un'unica disciplina applicabile in modo indistinto e, quindi, superando l'attuale frammentazione normativa tra più provvedimenti non coordinati tra loro.

L'intervento di Banca d'Italia non giunge tuttavia inaspettato: difatti, la materia ha subito numerosi rimaneggiamenti nel corso degli ultimi 15 anni, dapprima con la Direttiva 2007/44/CE – che ha dettato regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni di partecipazioni rilevanti nel settore finanziario, incluse le imprese assicurative – e, successivamente, con la Direttiva 2009/138/CE (Solvency II) con riferimento al settore assicurativo, la Direttiva 2013/36/UE (CDR IV) rispetto agli enti creditizi, e, da ultimo, gli orientamenti di vigilanza comuni delle Autorità di Vigilanza Europee (EBA, ESMA ed EIOPA) emanati nel dicembre 2016 per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario (gli Orientamenti).

In questo contesto comunitario – fortemente orientato all'armonizzazione – il quadro normativo nazionale era rimasto frammentato, sia a livello di fonti regolatrici, sia di autorità di vigilanza con competenza concorrente allo scrutinio dei progetti di acquisizione da parte di BCE (per le banche) e di Banca d'Italia (rispetto agli altri intermediari vigilati di matrice non bancaria). Inoltre, la formulazione di talune disposizioni di legge nazionali – immutata nei decenni nonostante l'evoluzione normativa a livello sovranazionale – aveva (per lo meno sino al novembre scorso) costituito un ostacolo per Banca d'Italia ad adeguarsi agli Orientamenti delle Autorità Europee con evidente svantaggio competitivo rispetto ad altre giurisdizioni europee in spregio al principio del cd. level playing field.

Per superare tali profili di disomogeneità, le Disposizioni si propongono quindi di regolare nel dettaglio:

  1. l'individuazione della partecipazione qualificata, indicando le modalità di calcolo e declinando la nozione di controllo e di influenza notevole;
  2. la disciplina delle partecipazioni indirette e dell'azione di concerto, in esecuzione di quanto introdotto di recente in recepimento della Direttiva CRD V, con applicazione, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, del cosiddetto criterio del moltiplicatore lungo tutta la catena partecipativa (con il risultato pratico di incrementare le fattispecie rilevanti ai fini autorizzativi);
  3. la presentazione dell'istanza per l'acquisto delle partecipazioni rilevanti, l'avvio e la conclusione del procedimento;
  4. i criteri per la valutazione dell'istanza di autorizzazione, già elencati all'art. 19, comma 5, del TUB, ma esplicati nel dettaglio nelle Disposizioni;
  5. le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi di autorizzazione e le ipotesi di mancanza sopravvenuta o modifica dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione;
  6. obblighi di comunicazione delle partecipazioni detenute e della loro variazione oltre certe soglie, nonché obblighi di comunicazione degli accordi di voto.

Sebbene le Disposizioni ricalchino ampiamente gli Orientamenti – con limitato margine di intervento da parte dei soggetti vigilati e di altri stakeholders – sarà comunque possibile presentare osservazioni e commenti sino al 6 maggio p.v., sulla scorta dei quali la Banca d'Italia elaborerà il testo finale delle Disposizioni entro i successivi 60 giorni (indicativamente, nel prossimo mese di luglio). In sede di emanazione del testo finale verrà inoltre definita la disciplina transitoria di prima applicazione con l'obiettivo di assicurare che le operazioni di acquisizione in corso possano continuare ad essere disciplinate dalle regole vigenti.

Pur inserendosi in un nuovo quadro normativo uniforme, le Disposizioni non esauriranno la regolamentazione in materia, restando in vigore le disposizioni di Banca d'Italia del 26 ottobre 2021 recanti "Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata". I due documenti andranno, quindi, esaminati in via congiunta per avere un quadro completo delle disposizioni applicabili e delle informazioni necessarie per ottenere l'autorizzazione all'acquisto della partecipazione.

Inoltre, si sottolinea come le Disposizioni non riformeranno la disciplina dell'acquisto di partecipazioni rilevanti in compagnie assicurative, esulando tali soggetti dalla vigilanza di Banca d'Italia. È tuttavia prevedibile che IVASS ne terrà conto nell'ambito dei procedimenti autorizzativi anche in ragione del collegamento istituzionale tra le due Autorità e del rilievo che, anche in ambito assicurativo, attualmente la normativa nazionale non risulta del tutto allineata a quella europea.

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